STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO
"COMMUNITAS TRILACI"
STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO
"COMMUNITAS TRILACI"
STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO
“COMMUNITAS TRILACI”
Sommario
Art. 1 – Natura giuridica e denominazione
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Sede e ambito territoriale
Art. 4 – Stemma e segni distintivi
Art. 5 – Patrimonio collettivo
Art. 6 – Collettività titolare e requisito di residenza
Art. 7 – Diritti e doveri dei titolari
Art. 8 – Elenco degli aventi diritto e diritto di voto
Art. 9 – Organi della Communitas Trilaci
Art. 10 – Assemblea – composizione e convocazione
Art. 11 – Votazioni dell’Assemblea
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
Art. 13 – Comitato di gestione – composizione, elezione e durata
Art. 14 – Competenze del Comitato di gestione
Art. 15 – Cessazione e sostituzione dei consiglieri
Art. 16 – Presidente – elezione e sostituzione
Art. 17 – Compiti del Presidente
Art. 18 – Revisori dei conti
Art. 19 – Uso del patrimonio e diritti collettivi
Art. 20 – Principi di esercizio degli usi
Art. 21 – Gestione economica e finanziaria
Art. 22 – Pubblicità, trasparenza e accesso agli atti
Art. 23 – Regolamenti
Art. 24 – Materia contrattuale
Art. 25 – Tutela dell’autonomia e rapporti con gli enti pubblici
Art. 1 – Natura giuridica e denominazione
1.1 La “Communitas Trilaci” è un dominio collettivo di antica origine riferito al proprio territorio di competenza.
1.2 La Communitas Trilaci esercita la propria autonomia normativa e di amministra il proprio patrimonio naturale, economico, storico e culturale, nel rispetto della Costituzione, delle sue consuetudini secolari e della natura intergenerazionale della proprietà collettiva.
Art. 2 – Finalità
2.1 La Communitas Trilaci amministra, tutela e valorizza il patrimonio collettivo nell’interesse della collettività titolare, secondo principi di solidarietà, responsabilità, sostenibilità, trasparenza e salvaguardia intergenerazionale, al fine di:
garantire il godimento dei beni ai proprietari, secondo principi di pari utilizzo e utilità;
garantire la partecipazione attiva della collettività alla gestione dei beni collettivi e promuovere la conoscenza della cultura dei domini collettivi;
gestire, conservare, migliorare e valorizzare i beni di sua proprietà, compresi i beni agro-silvo-pastorali, le acque, i fabbricati e ogni altro bene della collettività;
tutelare il paesaggio, l’ambiente, la biodiversità, il patrimonio storico e culturale e l’uso sostenibile delle risorse;
assicurare prioritariamente l’esercizio dei diritti collettivi riconosciuti dagli usi e dalle consuetudini locali;
destinare le risorse e i proventi, previo soddisfacimento dei diritti della collettività, allo sviluppo socioeconomico della collettività titolare e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio collettivo nel rispetto della normativa vigente.
Art. 3 – Sede e ambito territoriale
3.1 La Communitas Trilaci ha sede in Terlago, in Via Alcide Degasperi n° 2, nel Comune di Vallelaghi nella Provincia di Trento.
3.2 L’ambito territoriale della collettività è quello risultante dalle antiche consuetudini, dai titoli, dagli atti di accertamento e dalle risultanze catastali e tavolari relative al dominio collettivo, con riferimento alle attuali frazioni amministrative di Terlago, Monte Terlago e Vallene del Comune di Vallelaghi.
Art. 4 – Stemma e segni distintivi
4.1 Lo stemma storico della Communitas Trilaci riproduce la traccia del punzone metallico anticamente utilizzato, recante la dicitura “Communitas Trilaci”, di forma ovale e raffigurante tre rematori a bordo di altrettante imbarcazioni circondate da vegetazione lacustre.
4.2 Il Comitato di gestione può disciplinarne con regolamento l’uso, la riproduzione e gli eventuali ulteriori segni distintivi, nel rispetto della tradizione storica della comunità.
Art. 5 – Patrimonio collettivo
5.1 Il patrimonio della Communitas Trilaci comprende il patrimonio antico o demanio collettivo, i beni successivamente acquisiti, i beni immobili intavolati alla proprietà di Terlago, nonché il patrimonio storico, culturale e immateriale della comunità.
5.2 I beni appartenenti al demanio collettivo sono soggetti al regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità, nonché al vincolo di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
5.3 Fanno parte del patrimonio collettivo anche i beni materiali, mobili e immobili, destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale.
5.4 Gli inventari dei beni mobili e immobili sono tenuti e aggiornati dal Comitato di gestione.
Art. 6 – Collettività titolare e requisito di residenza
6.1 Sono titolari dei diritti collettivi di godimento gli abitanti residenti da almeno cinque anni nel territorio della Communitas Trilaci, salvo diversa determinazione dell’assemblea.
6.2 Il requisito di residenza è verificato sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Vallelaghi.
Art. 7 – Diritti e doveri dei titolari
7.1 I titolari esercitano in forma indivisa i diritti loro spettanti sul patrimonio del e hanno, di norma, i seguenti diritti e doveri:
partecipare all’Assemblea secondo le disposizioni del presente Statuto;
esercitare l’elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi della Communitas Trilaci, quando in possesso dei requisiti previsti;
partecipare alla vita e alle attività della Communitas Trilaci e agli impegni assunti in essa;
godere delle risorse e degli usi collettivi secondo i regolamenti, le consuetudini e nel rispetto della normativa vigente;
concorrere alla tutela, manutenzione e conservazione del patrimonio collettivo;
rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi.
Art. 8 – Elenco degli aventi diritto e diritto di voto
8.1 Il Comitato di gestione cura e aggiorna l’elenco degli aventi diritto sulla base delle risultanze anagrafiche e dei requisiti previsti dal presente Statuto.
8.2 Ai fini della partecipazione alle assemblee e dell’elezione degli organi, per ciascun nucleo familiare ha diritto di voto un/a solo/a maggiorenne, secondo l’elenco predisposto dal Comitato.
8.3 L’elenco contiene almeno nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e data di acquisizione della residenza. Esso è depositato presso la sede della Communitas Trilaci ed è aggiornato almeno annualmente e, in via straordinaria, prima delle consultazioni elettorali.
8.4 Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente.
Art. 9 – Organi della Communitas Trilaci
Sono organi della Communitas Trilaci:
l’ Assemblea;
il Comitato di Gestione;
il Presidente;
il Revisore dei conti;
Art. 10 – Assemblea – composizione e convocazione
10.1 L’Assemblea è l’organo fondamentale di partecipazione e di indirizzo del dominio collettivo ed è composta dagli aventi diritto al voto secondo il presente Statuto.
10.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e degli atti di programmazione.
10.3 L’assemblea può essere convocata su richiesta sottoscritta da un numero di aventi diritto che rappresenti almeno il 15% degli stessi e corredata da chiaro ordine del giorno.
10.4 La convocazione indica luogo, data, ora e ordine del giorno ed è resa pubblica mediante affissione agli albi e nelle principali bacheche della comunità, nonché mediante pubblicazione sul sito o sugli altri strumenti informativi ufficiali della Communitas Trilaci, con congruo preavviso.
10.5 Ciascun avente diritto può conferire una sola delega scritta e ciascun delegato può ricevere una sola delega. Il delegato deve essere a sua volta titolare del dominio collettivo avente diritto a partecipare all’Assemblea ai sensi dell’art. 8, comma 2.
10.6 Di ogni Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato agli atti.
Art. 11 – Votazioni dell’Assemblea
11.1 Salvo diversa disposizione del presente Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
11.2 Le votazioni sono di norma palesi. Si procede a scrutinio segreto per l’elezione delle persone, salvo i casi in cui l’Assemblea deliberi diversamente o la natura della decisione lo richieda.
11.3 L’approvazione delle modifiche dello Statuto richiede il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
12.1 L’Assemblea esercita i poteri di autonormazione e di indirizzo generale della Communitas Trilaci. In particolare, sono riservate all’assemblea:
l’elezione del comitato di gestione;
l’elezione dei Revisori dei conti
l’approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
l’approvazione del rendiconto consuntivo e gli atti di programmazione;
le deliberazioni sulla sfiducia al Presidente o al Comitato di gestione
Art. 13 – Comitato di gestione – composizione, elezione e durata
13.1 Il Comitato di gestione è composto da cinque consiglieri eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto tra i candidati in possesso dei requisiti di elettorato passivo.
13.2 Il Comitato dura in carica cinque anni e, dopo la scadenza, continua ad esercitare gli atti necessari e di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Comitato.
13.3 Il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti convoca, entro dieci giorni dalla proclamazione, la prima seduta del nuovo Comitato per l’elezione del Presidente.
13.4 Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo per le votazioni segrete.
Art. 14 – Competenze del Comitato di gestione
14.1 Il Comitato di gestione è l’organo amministrativo ed esecutivo della Communitas Trilaci e compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati all’Assemblea o ad altri organi. Il Comitato di gestione:
elegge il Presidente tra i propri componenti;
aggiorna l’elenco degli aventi diritto;
nomina il Segretario;
delibera l’eventuale assunzione di personale e il conferimento di incarichi professionali;
predispone i programmi annuali e pluriennali e il rendiconto da sottoporre all’Assemblea;
approva gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale;
cura la gestione forestale e silvo-pastorale, i tagli boschivi, le assegnazioni e gli usi secondo i piani e i regolamenti vigenti;
autorizza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Communitas Trilaci;
cura gli inventari e la conservazione della documentazione patrimoniale;
adotta gli atti relativi a mutamenti o sospensioni temporanee della destinazione nei limiti e secondo le competenze attribuite dalla normativa vigente;
promuove ogni azione necessaria alla tutela dei diritti e degli interessi della Communitas Trilaci.
Art. 15 – Cessazione e sostituzione dei consiglieri
15.1 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, subentra il primo dei non eletti risultante dall’ultima consultazione, purché mantenga i requisiti di eleggibilità.
15.2 In mancanza di candidati non eletti disponibili, il Comitato può essere integrato secondo le modalità stabilite da apposito regolamento elettorale, nel rispetto dei principi di rappresentatività e partecipazione.
15.3 Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in dipendenza del mandato.
15.4 Eventuali indennità o compensi possono essere previsti con regolamento approvato dall’Assemblea.
Art. 16 – Presidente – elezione e sostituzione
16.1 Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione tra i propri componenti nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti.
16.2 Il Presidente nomina il Vicepresidente.
16.3 Il Presidente è il legale rappresentante della Communitas Trilaci.
16.4 In caso di temporaneo impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
16.5 In caso di dimissioni dalla sola carica di Presidente, il Comitato provvede entro dieci giorni all’elezione di un nuovo Presidente tra i propri componenti. Se cessano anche le funzioni di consigliere, si procede prima alla sostituzione del consigliere e quindi all’elezione del nuovo Presidente.
Art. 17 – Compiti del Presidente
17.1 Il Presidente rappresenta legalmente la Communitas Trilaci, sottoscrive gli atti, cura l’esecuzione delle deliberazioni e tutela gli interessi del dominio collettivo.
17.2 Convoca e presiede il Comitato di gestione e l’Assemblea, salvo i casi in cui la convocazione spetti ad altro organo in forza del presente Statuto.
17.3 Può adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile.
17.4 Al termine del mandato riferisce all’Assemblea sull’attività svolta e sulla gestione.
Art. 18 – Revisori dei conti
18.1 I Revisori dei conti sono eletti dall’Assemblea, nel numero massimo di 3, tra soggetti dotati di adeguata professionalità in materia contabile e amministrativa. Qualora non siano disponibili aventi diritto idonei, possono essere nominati soggetti esterni.
18.2 I Revisori restano in carica per la durata stabilita dall’Assemblea, comunque non superiore a quattro anni, e sono rieleggibili. I revisori eleggono al proprio interno il loro Presidente.
18.3 Non possono ricoprire la carica di Revisore il Presidente, i componenti del Comitato, il Segretario e tutti i soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interessi incompatibile con l’indipendenza della funzione.
18.4 I Revisori vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria, verifica il rendiconto, ha accesso agli atti necessari e riferisce all’Assemblea. In presenza di gravi irregolarità ne dà tempestiva comunicazione al Presidente e al Comitato e, quando necessario, all’Assemblea.
18.5 Ai Revisore spettano il rimborso delle spese e, se deliberato, un compenso commisurato all’attività professionale svolta.
Art. 19 – Uso del patrimonio e diritti collettivi
19.1 L’esercizio dei diritti di godimento dei beni collettivi avviene nel rispetto degli usi e delle consuetudini e dei regolamenti della Communitas Trilaci.
Art. 20 – Principi di esercizio degli usi
20.1 I prodotti e le utilità assegnati non possono essere ceduti a terzi o utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi, salvo espressa previsione normativa o regolamentare.
20.2 La Communitas Trilaci assicura prioritariamente il soddisfacimento diretto delle esigenze degli aventi diritto e può stabilire adeguati criteri di priorità, limiti, turnazioni, condizioni e cauzioni necessari alla tutela del patrimonio o al fine di assicurare il migliore o l’effettivo godimento.
20.3 Il Presidente, nei casi urgenti e sentito, per quanto possibile, il Comitato, può temporaneamente limitare o interdire l’uso di determinati beni quando ciò sia necessario per prevenire danni, garantire la sicurezza o tutelare il patrimonio.
Art. 21 – Gestione economica e finanziaria
21.1 La gestione economica e finanziaria è improntata a criteri di equilibrio, prudenza, tracciabilità e destinazione delle risorse alle finalità della Communitas Trilaci.
21.2 Il Comitato predispone annualmente il rendiconto consuntivo e gli atti di programmazione economica da sottoporre all’Assemblea. La documentazione è accompagnata dalla relazione dei Revisori dei conti.
Art. 22 – Pubblicità, trasparenza e accesso agli atti
22.1 Le deliberazioni e gli atti per i quali è prevista pubblicità sono pubblicati all’albo della Communitas Trilaci per almeno dieci giorni e, ove disponibile, contestualmente sul sito istituzionale o altro strumento telematico ufficiale.
22.2 Gli aventi diritto possono prendere visione e ottenere copia degli atti, delle deliberazioni e dei regolamenti secondo modalità stabilite da regolamento.
22.3 La Communitas Trilaci favorisce la massima informazione alla collettività dei proprietari sulle principali decisioni, sui programmi e sull’utilizzo delle risorse.
Art. 23 – Regolamenti
23.1 L’attività della Communitas Trilaci è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dall’Assemblea nelle materie di interesse del dominio collettivo.
23.2 Ogni regolamento menzionato nel presente statuto si intende quale regolamento approvato dall’Assemblea.
23.3 Nel rispetto del presente statuto, i regolamenti specificano le modalità operative di esercizio dei diritti, di gestione dei beni, di funzionamento degli organi e delle consultazioni.
23.4 Nelle more di approvazione di regolamenti o, comunque, in mancanza di norme regolamentari il Comitato di gestione è autorizzato ad adottare gli atti di gestione, dichiarando chiaramente nelle deliberazioni i criteri adottati nelle relative decisioni. Il comitato valuta l’opportunità di predisporre idonei schemi di regolamento da sottoporre all’assemblea.
Art. 24 – Materia contrattuale
24.1 Il Comitato di gestione provvede all’affidamento di lavori, servizi e forniture e alla stipulazione dei contratti necessari all’amministrazione e alla valorizzazione del patrimonio della Communitas Trilaci, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, imparzialità, adeguata concorrenzialità e tutela dell’interesse della collettività.
24.2 Le modalità di affidamento, le soglie di importo, il numero degli operatori economici da consultare e i criteri di scelta sono disciplinati da apposito regolamento.
24.3 I medesimi principi si applicano, in quanto compatibili, ai contratti attivi del dominio collettivo, comprese locazioni, concessioni, costituzioni di diritti reali e ogni altro contratto dal quale derivi un corrispettivo o altra utilità a favore della Communitas Trilaci.
24.4 Nella scelta del contraente deve essere perseguita la soluzione maggiormente rispondente all’interesse della collettività e alla tutela e valorizzazione del patrimonio collettivo, tenendo conto, oltre che dell’aspetto economico, della qualità della proposta, delle caratteristiche del bene e delle finalità proprie del dominio collettivo.
Art. 25 – Tutela dell’autonomia e rapporti con gli enti pubblici
25.1 La Communitas Trilaci tutela la propria autonomia e promuove tutte le azioni necessarie alla salvaguardia dei propri diritti, del patrimonio e degli interessi della collettività nei rapporti con lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Vallelaghi e ogni altro ente o soggetto pubblico o privato.
25.2 La collaborazione istituzionale deve avvenire nel rispetto dell’autonomia statutaria della Communitas Trilaci, dell’integrità del patrimonio e della titolarità dei beni.
Statuto del dominio collettivo Communitas Trilaci, adottato dall’assemblea de 1° ottobre 2026, pagina 8